Negoziazione assistita
I coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati. Nel secondo caso, invece, il Pubblico Ministero, a cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli.
L’accordo dei coniugi deve essere consegnato dagli avvocati che hanno sottoscritto l'atto stesso (o da un loro delegato) all’Ufficio Affari Civili attivo presso l’Ufficio del Casellario.
Consultare la relativa scheda nella sezione “Servizi al cittadino”.