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Funzioni

La Procura della Repubblica è l’ufficio del Pubblico Ministero.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali Ordinari (art. 70 co. 1 Ord. Giud.).

Compiti del pubblico ministero :

Veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge (art. 73 Ord. Giud.).

  • Attribuzioni in materia penale

    Il Pubblico Ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (art. 50 C.P.P.).

    Svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (art. 326 C.P.P.).

    Dirige le indagini e dispone direttamente della Polizia Giudiziaria( art. 327 C.P.P.). Compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 C.P.P. e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 378 C.P.P.).

    Richiede al Giudice l’applicazione di misure cautelari personali coercitive della libertà personale o interdittive (artt. 272 e ss. C.P.P.).

    Dispone il fermo delle persone gravemente indiziate di un delitto nei casi previsti dalla legge (art. 384 C.P.P.).

    Richiede la convalida dell’arresto o del fermo al G.I.P. nei casi previsti dalla legge (art. 380 C.P.P.).

    Dispone l’immediata liberazione del fermato o dell’arrestato nel caso di errore di persona o quando le misure privative della libertà personale siano avvenute fuori dai casi previsti dalla legge o di inosservanza dei termini per il procedimento di convalida (art. 389 C.P.P.).

    Richiede, e nei casi di urgenza dispone, l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni ( artt. 266 e ss. C. P.P.).
    Richiede al Giudice le misure cautelari reali del sequestro preventivo e del sequestro conservativo (artt. 316 e 321 C.P.P.). In via di urgenza può disporre direttamente il sequestro preventivo (art. 321, c.3 bis C.P.P.).

    Dispone il sequestro probatorio (art. 354 C.P.P.).

    Dispone ispezioni, perquisizioni locali e personali (artt. 370 e 244 e ss. C.P.P.).

    Quando non deve richiedere l’archiviazione esercita l’azione penale, formulando l’imputazione nei casi previsti dalla legge ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 C.P.P.) o di citazione diretta (art. 550 C.P.P.). Dispone, inoltre, il giudizio direttissimo (art. 449 C.P.P.) richiede il giudizio immediato (art. 453 C.P.P.) ed il cd. patteggiamento (art. 444 C.P.P.).

    Richiede il decreto penale di condanna nei casi previsti dalla legge (art. 459 C.P.P.).

    Può proporre impugnazione delle sentenze pronunziate dal Tribunale e dal Giudice di Pace nei casi stabiliti dalla legge,quali che siano state le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero nell’udienza (art. 570 C.P.P.).

    Cura di ufficio l’esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive o l’esecuzione di misure di sicurezza (art. 655 e segg. C.P.P.).

  • Attribuzioni in materia civile

    Il Pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi previsti dalla legge (art. 69 C.P.C.).

    Il Pubblico Ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

    • nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
    • nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
    • nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
    • in materia elettorale;
    • negli altri casi previsti dalla legge.

    Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse (art. 70 C.P.C.).

    Il Pubblico Ministero può richiedere il fallimento del debitore:

    • quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore (art.7, c. 1 L. Fallimentare);
    • quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile (art 7, c. 2 L. Fallimentare).

    Per gli atti dello Stato Civile ha competenza in relazione a:

    • dichiarazioni tardive e annesse dichiarazioni di nascita;
    • formazione degli atti di nascita in caso di omessa dichiarazione e notificazione degli atti civili provenienti da autorità straniere.

  • Funzioni amministrative

    Vigila sugli Albi professionali e disciplina.

    Esercita l’azione disciplinare nei confronti dei Notai e può richiedere l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Avvocati.

    Vigila sulla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

    Cura l'istruttoria delle domande per la partecipazione ai concorsi in magistratura e per il notariato.

    Provvede alle legalizzazioni e all’apposizione dell’ “apostille”

    Cura la custodia e l'aggiornamento dei dati riguardanti i precedenti giudiziari di tutte le persone residenti nel Circondario di competenza della Procura della Repubblica ed il rilascio delle relative certificazioni.

    Risponde in caso di accesso civile generalizzato c.d. "Foia.