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Autocertificazioni

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche, intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità. Non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti.

Tra gli stati e le qualità personali che si possono autocertificare, elencati dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, rientrano le dichiarazioni di :

  • non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

pertanto i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non possono essere presentati agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi ci si deve avvalere dell’autocertificazione.

Attenzione : rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.