Revisione liste elettorali, annotazioni di stato civile
Le annotazioni sugli atti dello stato civile vengono apposte direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile che le esegue. Per le annotazioni che devono essere riportate anche nei registri depositati presso il Tribunale gli Ufficiali di Stato Civile del circondario di competenza devono trasmettere a questa Procura della Repubblica le comunicazioni di atti di natura amministrativa (es. revisione liste elettorali, annotazioni di stato civile) esclusivamente attraverso l'utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata casellario.procura.urbino@giustiziacert.it.
Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 3/11/2000 n 396 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile):
se la dichiarazione tardiva di nascita è raccolta e registrata dall’ufficiale dello stato civile, acquistando in tal modo piena efficacia se il dichiarante indica le ragioni del ritardo e produce l’attestazione dell’avvenuta nascita ovvero una dichiarazione sostitutiva, dovrà essere data comunicazione al Procuratore della Repubblica della dichiarazione tardiva per opportuna conoscenza.
Nel caso non vengono rispettati i presupposti anzidetti o se la relativa dichiarazione viene omessa da chi é tenuto a renderla l’Ufficiale dello stato civile non può procedere autonomamente alla formazione dell’atto di nascita, ma questo può essere formato solo in forza di un decreto del Tribunale emesso, con il procedimento della rettificazione, ad istanza del Procuratore della Repubblica, al quale pertanto dovrà esserne data comunicazione per competenza.
L’imposizione al neonato di un nome non consentito dalla legge, qualora il dichiarante vi insista benché informato del divieto, non esclude la formazione dell’atto di nascita con il nome preteso dal medesimo dichiarante ma comporta l’obbligo dell’Ufficiale dello stato civile di informare il Procuratore della Repubblica ai fini dell’eliminazione del nome vietato mediante il procedimento di rettificazione.
Le correzioni di errori materiali di scrittura avvengono ad opera del Pubblico Ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trovano gli atti che devono essere corretti mediante annotazione sugli originali.
L’Ufficiale dello stato civile dovrà trasmettere tutta la documentazione (compresa la copia integrale già rettificata se si tratta di atti i cui registri sono depositati presso il Tribunale) che ha giustificato la correzione, per consentire al Procuratore della Repubblica di accertarne la legittimità e di disporre, se del caso, che la correzione venga fatta anche sui registri depositati. Allo stesso modo si correggono gli errori materiali di scrittura commessi negli atti delle Autorità Diplomatiche e Consolari italiane all’estero e gli errori concernenti i cognomi imposti all’estero in difformità della legge italiana.