Liquidazione spese di giustizia
Nel corso dell’attività della Procura capita che si faccia ricorso ai servizi offerti da soggetti come consulenti tecnici, società che offrono servizi di intercettazione telefonica, interpreti, traduttori, custodi di veicoli e beni sottoposti a sequestro. Il termine “liquidazione delle spese di giustizia” è riferito appunto ai compensi e alle indennità spettanti a questi soggetti, i quali devono essere ovviamente liquidati dal Magistrato presso il quale si svolge il procedimento.
Completata l'attività, l'interessato presenta un'istanza di liquidazione o, per i servizi di intercettazione, la fattura presso la Cancelleria del Magistrato che ha conferito l'incarico, in modo da richiedere il compenso dovuto.
La richiesta di liquidazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dal compimento delle operazioni.
La liquidazione avviene dietro presentazione all’Ufficio Spese di Giustizia di apposita istanza da parte del prestatore entro i termini previsti dal compimento delle operazioni. In tale istanza dovranno essere inclusi, secondo il modello predisposto:
- I dati anagrafici, fiscali e bancari del richiedente nonché i recapiti telefonici e telematici;
- Il numero del procedimento penale ed il Magistrato assegnatario;
- l’ammontare delle spese autorizzate e sostenute;
- il prospetto della liquidazione richiesta.
Per consulenti tecnici e interpreti all’istanza di liquidazione dovranno anche essere allegati:
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- documentazione relativa alle spese autorizzate e sostenute (fatture, ricevute fiscali, ecc.);
- copia dell’atto di nomina a consulente tecnico, verbale di conferimento incarico, eventuali proroghe richieste e avvenuto deposito della relazione tecnica.
Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale spetta una indennità per la custodia e conservazione. L’indennità per la custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute nel Decreto Ministero della Giustizia n° 265 del 2/9/2006.
Per i custodi all’istanza di liquidazione dovranno essere allegati:
- copia del verbale di sequestro e affidamento in custodia;
- decreto di restituzione dei beni sequestrati con notifica;
- verbale di dissequestro e restituzione all’avente diritto.