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Essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato

Ogni persona accusata, offesa dal reato, danneggiata da un reato e che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all'interno di un apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati, che deve essere pagato per le sue prestazioni.

La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 11.493,82, aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante), possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia (nominato tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello)  o il difensore d’ufficio nominato venga pagato dallo Stato.

La domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata (dall'interessato o dal suo legale di fiducia) presso la cancelleria del giudice davanti al quale il processo pende.