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Autocertificazioni

L'art. 40 del DPR 445/2000 modificato dall'art. 15 legge 183/2011 stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Pertanto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni questo Ufficio rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" come disposto dal comma 2 dell'articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011”.
Da tale data i cittadini, nei rapporti con gli organi delle pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 46 DPR 445/00) o di atti di notorietà (art. 47 DPR 445/00).
Si ricorda che la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificati (autocertificazioni), qualora non venga effettuata in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
La firma apposta dall'interessato in calce all'autocertificazione non deve essere autenticata e quindi l'autocertificazione non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ma è gratuita.