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Citazioni e testimonianze

Ai sensi dell’art. 198 c.p.p. la persona citata come testimone in un processo penale ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Le persone straniere possono richiedere gratuitamente di essere assistite da un interprete per la traduzione della testimonianza.

Nel caso in cui sopravvenga una circostanza che rende impossibile essere presenti in udienza il testimone è tenuto ad avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell’impedimento. Se il giudice riterrà fondato l’impedimento sarà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia senza addurre un legittimo impedimento o qualora l’impedimento addotto non sia ritenuto legittimo il giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p..

La persona citata come testimone in un processo penale ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro un permesso per rendere la propria testimonianza e se avesse la necessità di produrre attestazione per la fruizione di tali permessi può rivolgersi alla cancelleria del Tribunale.

Per informazioni sulle citazioni ricevute dalla Procura della Repubblica e sulle testimonianze ci si potrà rivolgere alla Segreteria Dibattimento.