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Rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza delle condanne penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti a carico di una determinata persona.

Può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o residenza del richiedente.

Il certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.) contiene :

  • i provvedimenti in materia penale (di condanna definitivi, pene accessorie, afferenti all’esecuzione penale);
  • i provvedimenti in materia civile (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno, perdita o revoca della cittadinanza, relativi ai fallimenti - i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008 -) ;
  • i provvedimenti in materia amministrativa (espulsione e relativi ricorsi).

Dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile (di cui ai previgenti articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

I certificati del casellario giudiziale non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi il cittadino dovrà fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 40 e segg. DPR 445/2000).

I certificati richiesti da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione, es. permesso o carta di soggiorno (art. 3 comma 2 del D.P.R. 445/2000).

I certificati possono essere richiesti:

  • dall’autorità giudiziaria penale che provvede direttamente alla sua acquisizione (art. 21 DPR 313/2002);
  • dall’interessato o da persona da lui delegata (artt. 24, 25, 26 DPR 313/2002);
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni (art. 28 DPR 313/2002);
  • dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori (link Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro) (art. 25-bis DPR 313/2002);
  • dal difensore, che può ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale, previa autorizzazione del Giudice procedente (art. 22 DPR 313/2002).

I certificati del casellario giudiziale possono essere richiesti presso l’Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica dall’interessato, oppure da una persona da esso delegata (in tal caso l’interessato dovrà sottoscrivere personalmente l’atto di delega alla richiesta ed anche eventualmente al ritiro del certificato) compilando una domanda in carta libera indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

I certificati del casellario giudiziale possono essere prenotati online (collegamento in fondo alla pagina).

Per i minorenni la domanda può essere presentata dai soggetti esercenti la potestà genitoriale, per gli interdetti dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un soggetto delegato e, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare dell’istituto di pena.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il passaporto o il permesso di soggiorno in corso di validità.

Alla domanda dovranno essere allegati:

  • copia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
  • una marca da bollo/contrassegno telematico da € 19,92 (€ 16,00 + € 3,92 per diritti di cancelleria) per il ritiro senza urgenza (dal giorno successivo alla richiesta) oppure da € 23,84 (€ 16,00 + € 7,84) per il ritiro con urgenza (in giornata).  ;
  • eventuale atto di delega, alla richiesta ed anche al ritiro del certificato, sottoscritto dall’interessato (in caso di persona delegata);
  • copia fronte-retro di un valido documento di identità del delegato (unitamente all’originale da esibire).

La richiesta e l’invio del certificato può avvenire anche per posta, in tal caso occorrerà inviare:

  • domanda sottoscritta dal richiedente;
  • copia fronte-retro di un valido documento di identità del richiedente;
  • una marca da bollo/contrassegno telematico da € 19,92 (€ 16,00 + € 3,92 per diritti di cancelleria) per i certificati generale, civile e penale;;
  • una busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente che sarà utilizzata per la spedizione di quanto richiesto.

Sono esenti da bollo e da diritti di cancelleria i certificati richiesti e rilasciati per adozione o affidamento di minori, controversie di lavoro, ammissione al gratuito patrocinio, riparazione dell'errore giudiziario.

Sono esenti dal solo bollo (non dai diritti di cancelleria) i certificati richiesti in tutti i casi previsti dalla  tabella B allegata al D.P.R. 642/72 e in altre leggi speciali esentative (es:  certificati richiesti per borse di studio e atti, documenti e istanze delle ONLUS).

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto alle 'predette esenzioni occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: numero procedimento in caso di esenzione per gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa ecc…).

Per i candidati                                                                                                                                                                  Le imposte di bollo e i diritti di cancelleria sono ridotti della metà nel caso in cui il certificato penale sia  richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, di cui all’art.1 co.14 della LEGGE 9 gennaio 2019 n. 3, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali e che dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva sotto la propria responsabilità che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura.

Richiesta Certificato del Casellario.pdf

Guida al servizio on-line di prenotazione dei certificati del casellario giudiziale

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Modulo autodichiarazione candidati